Fra i membri del Consiglio presbiterale il Vescovo diocesano nomina liberamente alcuni sacerdoti, in numero non minore di sei e non maggiore di dodici, i quali costituiscono per un quinquennio il Collegio dei consultori, con i compiti determinati dal diritto; al termine del quinquennio esso continua ad esercitare le sue funzioni finché non viene costituito il nuovo collegio. Il Collegio dei consultori è presieduto dal Vescovo diocesano; quando la sede è impedita o vacante, è presieduta da colui che sostituisce interinalmente il Vescovo oppure, se costui non è stato ancora costituito, dal sacerdote più anziano di ordinazione nel Collegio dei consultori. (cfr. C.D.C. can. 502 §1,2).
Sac. Catucci Pietro
D’Agostino Enrico
Dello Stritto Paolo
Mons. Lillo Elpidio
Sac. Porreca Agostino